Sussiste la responsabilità dello psichiatra per il suicidio del paziente solo se l’evento è prevedibile.

di Riccardo Borsari -
Con la sentenza quivi segnalata, la Corte di Strasburgo ribadisce la sussistenza dell’obbligo positivo, in capo agli Stati aderenti alla CEDU, di adozione di “misure di protezione preventive” nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili, qualora sia prevedibile l’evento autosoppressivo. La sentenza risulta preziosa anche per gli operatori del diritto italiano, in quanto tratta l’annoso tema della responsabilità dello psichiatra per il suicidio del paziente. Corte E.D.U., sez. IV, sent. 22 novembre 2016, Hiller c. Austria Approfondisci: