Malpractice in chirurgia estetica: responsabilità per l’errata scelta della tecnica operatoria

di Nadia Busca -

La pronuncia del Tribunale di Como (sent. 26 maggio 2026, n. 399) affronta un significativo caso di responsabilità sanitaria nell’ambito della chirurgia estetica, individuando la malpractice non già nell’insuccesso dell’intervento in sé, bensì nell’errata pianificazione preoperatoria e nella scelta di una tecnica chirurgica non conforme alle leges artis.

Nel caso di specie, la paziente si era sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva con posizionamento sottoghiandolare delle protesi, riportando successivamente marcati esiti antiestetici, consistenti nella palpabilità degli impianti, nella visibilità dei margini protesici e nel fenomeno del rippling. L’accertamento tecnico preventivo ha evidenziato che tali complicanze erano causalmente riconducibili alla condotta del chirurgo, il quale aveva omesso la necessaria valutazione preoperatoria dello spessore dei tessuti mediante pinch test, non aveva adeguatamente considerato la costituzione particolarmente esile della paziente e aveva optato per una tecnica chirurgica inappropriata rispetto alle sue caratteristiche anatomiche, senza prendere in considerazione valide alternative, quali il posizionamento retromuscolare delle protesi o la mastoplastica additiva composita.

Il Tribunale ha pertanto affermato che la responsabilità professionale deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia nella fase di programmazione dell’intervento, ritenendo sussistente il nesso causale tra l’errore tecnico e gli esiti permanenti riportati dalla paziente.

La decisione ribadisce come, anche nella chirurgia estetica, il sanitario sia tenuto ad adottare la soluzione terapeutica più appropriata alle condizioni cliniche del paziente e a personalizzare la strategia chirurgica secondo le migliori pratiche scientifiche, essendo la corretta indicazione operatoria parte integrante della prestazione professionale, con la conseguenza che l’inosservanza di tali principi integra una condotta colposa suscettibile di fondare la responsabilità risarcitoria del medico e della struttura sanitaria.

Trib. Como 25.5.2026