Sull’art. 1304 c.c. Il risarcimento del danno, fra incidente stradale e malpractice medica

di Stefano Corso -

Un uomo, a seguito di un sinistro stradale che gli cagionava un grave danno, veniva sottoposto a un intervento presso un’azienda sanitaria. Tuttavia tale intervento, necessario per via dell’incidente verificatosi, gli causava delle lesioni. Egli quindi agiva in giudizio domandando il risarcimento di tutti i danni patiti. La Corte d’appello confermava la decisione del giudice di primo grado, riconoscendo la responsabilità della struttura sanitaria per il danno differenziale alla salute subito dal paziente. Posto che lo stesso aveva concluso una transazione con l’assicuratore per la responsabilità civile dell’automobilista che l’aveva investito, la Corte territoriale, preso atto dell’ottenimento per ciò di una somma a titolo risarcitorio da parte del danneggiato, provvedeva a detrarre, dagli importi complessivamente liquidati come risarcimento del danno iatrogeno, il denaro che il paziente aveva ricevuto dall’assicuratore in eccesso rispetto alle conseguenze dannose del sinistro stradale. La Corte operava lo scomputo poiché la struttura sanitaria aveva manifestato la volontà di profittare della transazione conclusa tra il paziente e l’assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 1304 c.c., sul presupposto del ritenuto carattere solidale dell’obbligazione della struttura con il responsabile civile del sinistro. La sentenza veniva dunque impugnata mediante ricorso per cassazione.

La Cassazione osserva che ciascuna delle parti tenute al risarcimento del danno è tenuta a rispondere unicamente delle conseguenze dannose che ha concretamente prodotto a carico della vittima: nel caso di specie, l’automobilista risponderà solo delle conseguenze dannose provocate dal sinistro, mentre la struttura sanitaria risponderà soltanto delle conseguenze dannose provocate dalla malpractice medica. Poiché è incontestato tra le parti che la condotta ascrivibile alla struttura interruppe ogni nesso di causalità tra l’incidente stradale e il danno iatrogeno differenziale, che si verificò successivamente per integrale responsabilità della struttura convenuta, va esclusa ogni forma di solidarietà in relazione ai due diversi debiti risarcitori, corrispondenti a conseguenze dannose del tutto diverse e riconducibili a fatti dannosi tra loro radicalmente eterogenei.

Dal momento che non vi è un’obbligazione solidale, l’art. 1304 c.c. non trova applicazione e la struttura sanitaria non può profittare della transazione conclusa tra il paziente e l’assicuratore del responsabile del sinistro, di conseguenza non vi sarà alcun tipo di compensatio lucri cum damno.

«Il danno iatrogeno differenziale – scrivono i giudici di legittimità – non potrà mai ritenersi coperto da quanto corrisposto dall’assicurazione del responsabile del sinistro stradale in esecuzione della transazione volta risarcire il danno provocato da quest’ultimo; e ciò non solo per l’evidente estraneità della compagnia assicuratrice ai debiti risarcitori della struttura sanitaria convenuta, ma altresì – e soprattutto – per l’impossibilità, da parte di quest’ultima, di profittare, in assenza di alcun rapporto di solidarietà passiva tra le parti debitrici, delle somme corrisposte dall’assicurazione al danneggiato allo scopo di limitare il proprio debito risarcitorio per il danno iatrogeno differenziale provocato».

Pertanto il ricorso è accolto e la sentenza è cassata con rinvio.

Cass. civ., Sez. III, Ord., 10.4.2026, n. 9013