Cartella clinica incompleta e onere della prova

di Francesca Cerea -

Un giovane uomo, durante un’attività di giardinaggio, viene investito da una fiamma sprigionata dal decespugliatore e riporta ustioni gravi su gran parte del corpo. Ricoverato d’urgenza e sottoposto a sedazione, poco dopo subisce un arresto cardiocircolatorio che ne causa il decesso.

I genitori e la sorella agiscono contro la struttura sanitaria, sostenendo che i medici non abbiano eseguito gli accertamenti necessari per individuare la cardiopatia da cui il paziente era affetto, limitandosi a mantenerlo sotto sedazione. L’ASL, costituendosi in giudizio, nega ogni responsabilità e invoca la prescrizione del diritto al risarcimento.

Il Tribunale, pur riconoscendo la responsabilità dei sanitari, accoglie l’eccezione di prescrizione.

La Corte d’Appello di Genova, invece, considera tempestiva la domanda dei ricorrenti, ammettendo la produzione della ricevuta di ritorno della messa in mora. Nel merito, tuttavia, respinge la richiesta risarcitoria, ritenendo non dimostrata la colpa dei medici: secondo la Corte, la cardiomiopatia ipertrofica emersa dall’autopsia non sarebbe stata diagnosticabile in vita.

Gli eredi ricorrono per Cassazione, deducendo tre motivi. In particolare, lamentano che la Corte d’Appello abbia posto a loro carico le conseguenze dell’incompletezza della cartella clinica, carenze imputabili invece alla struttura sanitaria; contestano inoltre che la mancata diagnosi ex ante della patologia derivi proprio dall’assenza di esami adeguati; infine, sostengono che non spettasse al paziente chiedere un ordine di esibizione per colmare mancanze documentali riconducibili alla controparte.

La Cassazione accoglie il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. La Suprema Corte osserva che i giudici d’appello hanno erroneamente fondato il rigetto della domanda sull’incompletezza della documentazione, trasformandola in prova negativa dell’assenza di patologia e facendo gravare sul paziente l’onere della lacuna probatoria. In realtà, la consulenza tecnica non escludeva che la malattia fosse diagnosticabile ex ante, ma rilevava che gli accertamenti eseguiti e documentati erano insufficienti a chiarirla.

Tale impostazione, precisa la Corte, contrasta con il principio di vicinanza della prova: l’incompletezza della cartella clinica non può tradursi in un difetto di prova a carico del danneggiato né essere utilizzata per escludere la responsabilità medica.

Le doglianze dell’ASL volte a vedere riconosciuta la prescrizione sono invece respinte.

La Cassazione accoglie quindi il ricorso degli eredi e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello.

Cass. 373-2026 – oscurata