Infezioni nosocomiali e l’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera in base ai criteri temporale, topografico e clinico

di Marta Obinu -

Un uomo, nell’aprile del 2011, si sottoponeva a un intervento chirurgico di protesi al ginocchio sinistro. Nei giorni precedenti, effettuava i relativi esami ematochimici, compreso lo screening per l’epatite B e C, che davano esito negativo.
Successivamente alla dimissione, avvenuta circa due mesi dopo l’operazione, il paziente ripeteva le analisi, dalle quali emergeva una netta positività all’epatite da virus HCV.
Pertanto, il paziente conveniva in giudizio la società che gestiva la struttura ospedaliera dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, affinché fosse condannata al risarcimento, in suo favore, dei danni derivanti dalla contrazione del virus.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda attorea.
In particolare, la Corte territoriale evidenziava che non poteva ritenersi, secondo la regola del “più probabile che non”, che l’infezione fosse stata contratta durante l’intervento o la degenza ospedaliera, non potendosi escludere che il contagio fosse stato determinato da altre cause.
Inoltre, veniva rilevato che l’attore non aveva indicato quale condotta commissiva od omissiva, imputabile alla struttura sanitaria, avesse determinato il contagio, anche alla luce del fatto che la convenuta aveva debitamente rispettato le regole per la prevenzione delle infezioni.
Il ricorrente affida a due motivi di ricorso le proprie doglianze, contestando entrambe le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata: sia quella basata sul mancato raggiungimento della prova che la malattia fosse stata contratta durante il ricovero, sia quella fondata sull’omessa allegazione di una precisa condotta imputabile alla struttura sanitaria, con conseguente mancato accertamento del nesso causale tra tale condotta e il danno sofferto.
La Corte di Cassazione dichiara fondata la censura affermando nuovamente i principi in tema di infezioni nosocomiali, secondo i quali l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria deve essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della c.d. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell’infezione, deve essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).
La Suprema Corte evidenzia, inoltre, che la responsabilità del nosocomio, pur non avendo natura oggettiva, esige però, a fronte della prova anche presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero, che la struttura provi di avere adottato tutte le misure utili alla prevenzione della stessa.

Cass. 17145.2025 copia