Risarcibilità del danno biologico differenziale e da cenestesi lavorativa per malpractice medica

di Nadia Busca -

Con la sentenza n. 1474 del 9 giugno 2025, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la responsabilità solidale del medico oculista e della struttura sanitaria per i danni subiti dal paziente, accertando profili di negligenza e imprudenza nella gestione post-visita medica, in una fattispecie disciplinata ratione temporis dalla normativa anteriore alla Legge Gelli-Bianco n. 24/2017.

La decisione ribadisce la natura contrattuale della responsabilità tanto del medico (per inadempimento dell’obbligazione professionale) quanto della struttura sanitaria (artt. 1218 e 1228 c.c.), in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, il Tribunale ha ritenuto provato il nesso causale tra la condotta colposa, consistita nel non aver sottoposto il paziente – per oltre un mese dalla prima visita – ad un successivo controllo nonostante le reiterate segnalazioni di peggioramento da parte del paziente, e l’aggravamento della patologia (glaucoma), con conseguente danno permanente alla capacità visiva. Sul punto, il Collegio peritale ha invero accertato che una corretta e tempestiva diagnosi del glaucoma avrebbe permesso di intercettare la malattia in una fase meno grave ed evoluta, scongiurando un esito così infausto per il paziente.

Il Giudice di prime cure, a fronte degli accertamenti condotti, ha quindi liquidato il danno biologico permanente differenziale (pari al 19% tra il 40% accertato e il 21% riconducibile alla patologia preesistente), oltre al danno da cenestesi lavorativa (incremento del 10% sul danno biologico permanente) in termini di maggior fatica e difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni (quale agente assicurativo), nonché il danno biologico temporaneo. È stata, invece, rigettata la domanda di personalizzazione del danno per assenza di elementi eccezionali comprovati e documentati.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda attorea, liquidando il danno in €196.735,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché condannando i convenuti alla rifusione integrale delle spese di lite e CTU.

Trib. Bologna n 1474 del 9 giugno 2025