Al Comune spetta compartecipazione alla spesa solo per quelle a “bassa intensità assistenziale”

di Redazione -

Accogliendo un ricorso del Comune di Roma, il Consiglio di Stato ha bocciato una sentenza del Tar Lazio con cui si faceva carico al comune della compartecipazione alla spesa per l'assistenza non a fasce orarie ma sulle 12 o 24 ore per le prestazioni erogate in regime residenziale nell’ambito di strutture socio-riabilitative psichiatriche. Nella sentenza il Consiglio di Stato ribadisce poi anche che "l’attuazione delle politiche di rientro dal disavanzo non può che coniugarsi con la necessaria salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza" perché il Piano di Rientro deve garantire proprio "il rispetto dei livelli essenziali e la loro sostenibilità nel futuro".